Separazione e divorzio

Siamo esperti in diritto di famiglia e delle persone

Lo Studio Legale Ciavarella ha maturato una specifica esperienza in ambito di diritto di famiglia (separazioni e divorzi) dei minori e delle persone in genere (tutele, amministrazioni di sostegno, successioni), garantendo assistenza anche in tutte le altre branche del diritto civile e penale a tali materie connesse. La massima condivisione delle strategie difensive con il Cliente caratterizza lo Studio Legale Ciavarella che favorisce in ogni fase dell'incarico soluzioni conciliative volte a ridurre i tempi e i costi delle procedure giudiziali nonché a conservare, pur nel conflitto e per quanto possibile, le relazioni tra le persone, trovando un punto di equilibrio fra le competenze specialistiche e il buon senso. Il tutto nell'esclusivo interesse del Cliente che ha diritto ad una assistenza legale rapida, efficace e possibilmente risolutiva, avuta sempre attenzione per il contenimento dei costi di intervento legale, nel rispetto delle tariffe vigenti. Quando non è possibile raggiungere accordi conciliativi adeguati, lo Studio garantisce una difesa giudiziale forte, fondata sull'esperienza maturata in ogni stato e grado del processo in quasi trent'anni di esperienza.  Vieni a conoscerci.

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La separazione e il divorzio

La separazione è una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili.

La separazione di fatto è determinata dall'interruzione volontaria della vita matrimoniale dei coniugi non formalizzata dinanzi al Tribunale.

La separazione legale è caratterizzata dall'intervento del Giudice, dell’Ufficiale di stato Civile o degli avvocati, in caso di negoziazione assistita.

Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà, e quella giudiziale in cui questo accordo non c'è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.

Anche il divorzio, cosi come la separazione può essere giudiziale o consensuale e può essere introdotto con ricorso al tribunale o svolgersi secondo le nuove modalità della negoziazione assistita da avvocati, oppure, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune (quest’ultima modalità è praticabile solo se non vi sono figli minori, maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap).

Con la ”Riforma Cartabia” si sono introdotte nuove norme affinché tutte le controversie relative alla famiglia, e quindi anche la separazione ed il divorzio, possono essere affrontate utilizzando un unico strumento giudiziale.

I cittadini poco abbienti che non hanno la possibilità economica per poter incaricare un avvocato per la propria difesa possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello stato. L'istituto del Patrocinio a spese dello Stato, vale nell'ambito di un processo civile e anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (es. separazioni consensuali, divorzi disgiunti ecc...). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

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L'affidamento dei figli

A volte si confonde la collocazione con l’affidamento e dei figli, credendo che si tratti della stessa cosa, mentre in realtà, sono due istituti diversi.

Il collocamento è relativo alla residenza del minore, vale a dire, al luogo nel quale il figlio abiterà dopo la separazione dei genitori.

L’affidamento è relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai poteri decisionali sui figli minori sul mantenimento, l’educazione, l’istruzione.

Il collocamento dei figli può essere di tipo paritario, invariato o prevalente.

Paritario nel senso che il minore trascorre, in modo alternato lo stesso tempo presso l’abitazione del padre e della madre.

In realtà questa soluzione è abbastanza rara perché costringe il figlio a continui spostamenti e i genitori a vivere in luoghi vicini.

Invariato quando sono i genitori a trasferirsi, nel senso che il figlio resta nella casa coniugale e abiterà con il padre e la madre a periodi alternati.

Ad esempio, un mese con uno e un mese con l’altra.

Anche questa seconda soluzione non è di facile applicazione perché ogni genitore dovrebbe avere a disposizione un appartamento nel quale abitare quando non è con il figlio.

Prevalente è l’opzione più diffusa e consente ai figli di abitare con uno dei genitori, al quale viene assegnata la casa coniugale.

Il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita e vedere i figli secondo le modalità previste nel provvedimento di separazione, compresi i weekend e i periodi di vacanza.

Non esiste una formula che consenta una uguale suddivisione dei tempi di permanenza con i figli, ma è necessario valutare caso per caso e adottare la soluzione che risponda nel modo migliore all’interesse degli stessi.

Diverso è l’affidamento dei figli minori.

Anche dopo la separazione o il divorzio i genitori sono tenuti a mantenere, educare e istruire i figli, che hanno il diritto di mantenere un rapporto di equilibrio e di continuazione sia con la mamma sia con il papà, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ogni ramo genitoriale.

Se esistono i presupposti, nella maggior parte dei casi si sceglie il regime di affidamento condiviso con la conseguenza che le decisioni di maggiore importanza per i figli, ad esempio, i bambini che devono frequentare una determinata scuola, dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.

Se un genitore si dovesse dimostrare completamente inadeguato, nel senso che non sia adatto dal lato educativo perché con il suo comportamento potrebbe arrecare un pregiudizio ai figli, il giudice sceglie in via eccezionale l’affidamento esclusivo.

In simili casi la responsabilità dei genitori viene esercitata dal soggetto affidatario nonostante l’altro conservi la titolarità e la possibilità di interferire nelle decisioni più rilevanti nell’interesse dei minori.

Anche in questo caso resta il diritto di visita del genitore non affidatario, se il giudice lo abbia sospeso, e il suo dovere di mantenimento nei confronti della prole.

L’affidamento esclusivo può anche essere richiesto da entrambi i genitori di comune accordo.

In questi casi, il presupposto non è la non idoneità ad essere adeguati educatori di uno dei genitori, ma un’esigenza di salute o lavoro.

Ad esempio, al papà che lavora in un altro Continente.

Questa è una proposta da sottoporre al giudice, il quale dovrà accertare che corrisponda a quelli che sono gli interessi dei minori.


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