Lo Studio opera da circa trent'anni nell'ambito del diritto di famiglia, coniugando la competenza al buon senso e alla sensibilità per la delicatezza dei temi trattati che coinvolgono direttamente la vita delle persone e le loro relazioni fondamentali. Per tale motivo lo Studio favorisce preliminarmente percorsi di mediazione anche allo scopo di conservare, pur nel conflitto e per quanto possibile, le relazioni tra le persone e ridurre i tempi e i costi delle procedure.
Quando non è possibile raggiungere accordi conciliativi adeguati, lo Studio garantisce una difesa forte, fondata sull'ampia esperienza giudiziale maturata negli anni.
Gli ambiti in cui lo Studio opera sono i seguenti:
Ho ricevuto la lettera dell’avvocato. Non sono sicuro di volermi separare ma ho bisogno di una consulenza in materia. Ho ricevuto il ricorso per la separazione, devo costituirmi in giudizio. Vogliamo separarci, siamo d’accordo entrambi ma abbiamo bisogno di aiuto per definire le condizioni economiche. Queste le domande più frequenti poste dai nostri clienti. Taluno chiede una consulenza preliminare, per avere contezza delle conseguenze di una separazione o di un divorzio, taluno si trova nella necessità di dover nominare un difensore nell’ambito di un giudizio di separazione o divorzio giudiziale già avviato dall’altro coniuge, ovvero intende promuoverlo. Taluni ancora, pur nel conflitto, sono in grado di raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione o divorzio, autonomamente o con la mediazione dell’avvocato, che può essere il medesimo per entrambi i coniugi o nominato da ciascuno di essi. In questo caso tutto è più semplice e il ruolo dell’avvocato consiste nel redigere un accordo congiunto contenente le condizioni di separazione o di divorzio condivise dei coniugi e omologate dal Tribunale o sottoscritte in sede di procedura di negoziazione assistita.
Lo Studio favorisce sempre una soluzione conciliativa tra le Parti che eviti la più gravosa procedura giudiziale di separazione o divorzio. I motivi sono plurimi e tutti nell’interesse del Cliente:
Gli impegni al trasferimento di quote di immobili o di mobili registrati contenuti negli accordi di separazione e divorzio consensuali sono esenti da imposte e tasse.
L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone infatti che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa". Come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 giugno 2003, n. 202, l’esenzione si estende anche al giudizio di separazione.
In virtù di questa disposizione di legge, per fare un esempio, cedere al coniuge o ai figli un bene immobile o un bene mobile registrato, nel contesto di una separazione o divorzio, non sconterà costi per le imposte normalmente dovute in caso di trasferimento. Sarà dovuto per esempio unicamente l'onorario del notaio.
Quando non vi sono figli minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti i coniugi, di comune accordo, possono, separarsi, divorziare e modificare gli accordi di separazione e divorzio, semplicemente comparendo di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune al costo di una marca da bollo di 16 Euro. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ciò che costituisce un limite di tale modalità. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Quando ci si separa, anche senza essere sposati, o si divorzia, si pone il tema dell'affidamento e collocamento dei figli minorenni.
L'obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia. Tale obbligo sussiste dunque anche in caso di figli nati da matrimonio o convivenza e permane in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza e finanche nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno o entrambi i genitori.
L'obbligo di mantenimento trova un proprio referente nella Costituzione (art. 30) e nel Codice Civile (art. 315 bis c. 1 cc).
I genitori devono provvedere al mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c. 1 c.c.).
Per esempio, se durante le vacanze estive, per un mese intero, il bambino resta con il padre, questi non può legittimamente sospendere la corresponsione dell’assegno alla madre. Infatti secondo la giurisprudenza (Cass. 16351/2018; Cass. 12308/2007; Cass. 99/2001) il mantenimento dei figli minori, versato mensilmente, non è un rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata di un assegno annuale, determinato tenendo conto delle esigenze della prole.
Non solo i figli minorenni ma anche i figli maggiorenni hanno diritto ad essere mantenuti dai genitori. L’art. 337 septies c.c. dispone infatti espressamente che il giudice possa disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.
Il genitore onerato del pagamento, tuttavia, non può esservi tenuto oltre ragionevoli limiti di tempo, in caso contrario, la previsione normativa finirebbe per dar luogo a «forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani» (Cass. 12952/2016). L’ordinamento, infatti, censura comportamenti che siano in contrasto con il principio di auto-responsabilità.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori (art. 337 septies c. 2 c.c.). Nel caso in cui il figlio portatore di handicap percepisca una pensione di invalidità o un’indennità di accompagnamento il genitore non è tenuto a versare il contributo al mantenimento se la somma è sufficiente a far fronte alle necessità del figlio. In caso contrario, il genitore deve continuare a corrispondere il mantenimento.
Il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, assegna la casa familiare al genitore collocatario della prole. Naturalmente, questo comporta un vantaggio economico per l’assegnatario del bene, giacché non deve pagare il canone locatizio, mentre costituisce uno svantaggio per il proprietario (o comproprietario) dell’immobile, il quale deve cercare un altro luogo ove vivere. Per tale ragione la legge prevede che, nella quantificazione del contributo al mantenimento, il giudice consideri l’assegnazione della casa (art. 337 sexies c.c.).
Il contributo al mantenimento solitamente comprende le spese ordinarie. Si tratta di una cifra fissa, corrisposta mensilmente. Fuoriescono dal mantenimento ordinario le spese straordinarie che vengono corrisposte a parte e distribuite in misura percentuale tra i genitori. Quasi tutti i Tribunali hanno elaborato dei protocolli che disciplinano la gestione delle spese straordinarie.
La legge ammette il diritto di chiedere la modifica o cessazione del mantenimento in ogni tempo se sopravvengono fatti nuovi, ad esempio un peggioramento delle proprie condizioni economiche (art. 337 quinquies c.c.) .
La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento può integrare una fattispecie di reato, trattasi della “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” (art. 570 bis c.p.).
Il diritto al pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli si prescrive in 5 anni che decorrono dalle scadenze dei singoli pagamenti e non già dalla pronuncia della sentenza di separazione. Non si prescrive, dunque, il diritto all’assegno ma il diritto alla singola mensilità non versata.