L'avv. Laura Ciavarella riveste da oltre vent'anni la funzione di amministratore di sostegno e tutore delle persone fragili su nomina del Giudice Tutelare. Alla luce della profonda esperienza maturata offre ai propri Clienti un'assistenza e consulenza completa, giudiziale e stragiudiziale sull'argomento. Ad esempio lo Studio può fornirvi una consulenza sull'opportunità o meno di chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, può assistervi nella fase di redazione e deposito del ricorso dinanzi all'Ufficio del Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno, assistendovi anche durante l'udienza fissata dal Giudice Tutelare. Può inoltre assistervi durante la gestione della procedura interfacciandosi con l'amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare ovvero prestare consulenza all'amministratore di sostegno non professionale (per esempio un parente del soggetto tutelato) nella formulazione di istanze complesse al Giudice Tutelare (per esempio per vendere un immobile) o per redigere il rendiconto annuale. Infine, l'avv. Ciavarella, in quanto inserito nell'elenco degli amministratori di sostegno presso i Tribunali, può essere indicato al Giudice Tutelare come persona di fiducia per il ruolo di amministratore di sostegno.
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione delle persone che si trovano in condizione di fragilità, per età o per disabilità fisiche o psichiche (anche temporanee) e che non sono in grado di attendere autonomamente ai propri interessi. Le persone che beneficiano dell’amministrazione di sostegno non sono private della capacità di agire ma vengono affiancate dall’amministratore di sostegno, così mantenendo la capacità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana e tutte quelle attività che non sono espressamente demandate dal Giudice Tutelare all’amministratore di sostegno. Chi paga l’amministratore di sostegno?
La legge stabilisce che l’ufficio dell’amministratore di sostegno è gratuito. Quindi, in linea di massima, chi svolge la funzione di amministratore di sostegno non ha diritto ad un compenso per la sua attività.
Tuttavia, la stessa legge precisa che il giudice tutelare, su richiesta dell'amministratore di sostegno, può riconoscergli un’equa indennità considerando l’entità del patrimonio della persona assistita e le difficoltà dell’amministrazione (cioè dei compiti svolti dall’amministratore di sostegno).
Nel caso in cui il giudice tutelare accolga la richiesta dell’amministratore di sostegno e determini l’importo dell’indennità, al pagamento di essa sarà tenuta, con il proprio patrimonio, la stessa persona assistita oppure, nel caso in cui essa sia deceduta, gli eredi.
Chi controlla l'amministratore di sostegno?
L'operato dell'amministratore di sostegno è sotto l'attenta vigilanza del Giudice Tutelare a cui dovrà annualmente rendere il conto della propria gestione e a cui dovrà chiedere le autorizzazioni a compiere azioni di straordinaria amministrazione, ad esempio vendere un immobile.