Frequenti sono le liti in materia successoria. Esse devono essere necessariamente precedute da un tentativo di mediazione obbligatorio e, in caso di fallimento, da un giudizio vero e proprio che può avere ad oggetto la divisione del patrimonio immobiliare, ovvero azioni di riduzione a tutela dei legittimari lesi da un testamento iniquo o da una donazione in vita. Lo Studio vi assiste in tutte le fasi del conflitto, ponendo in essere preliminarmente il tentativo stragiudiziale di soluzione della vertenza, partecipando alla fase di mediazione obbligatoria e assistendovi nel giudizio conseguente al fallimento del tentativo di conciliazione.
Il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione:
Può accadere che una disposizione testamentaria o una donazione leda la quota di legittima degli eredi. In questi casi è possibile far dichiarare dal giudice l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i diritti del legittimari.
Si può in queto caso esercitare l'azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione, Sono soggette a riduzione non solo le donazioni vere e proprie, ma tutti gli atti di liberalità, anche le donazioni indirette (ad esempio l'acquisto di un bene con denaro del
de cuius). L’azione di riduzione si propone contro i beneficiari delle donazioni lesive: tuttavia,
se nel frattempo il donatario ha venduto il bene a terzi, il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione ha la possibilità (salvo i limiti previsti) di chiedere la restituzione del bene anche ai successivi acquirenti. Il rischio per l'acquirente di vedere attaccato il bene proveniente da donazione è alto. Per questo motivo si tenda ad evitare questo tipo di acquisto.
Lo Studio ti assiste se sei stato leso nella quota di legittima o se sei ingiustamente destinatario di un'azione di riduzione.
Nell'ipotesi in cui vi siano più eredi chiamati a succedere a seguito dell’accettazione dell’eredità, essi diventano comproprietari della massa ereditaria.
La situazione di contitolarità tra gli eredi dei beni pervenuti dal defunto, termina soltanto a seguito della divisione, che permette l’attribuzione ad ognuno degli eredi di una quota determinata del patrimonio successorio, di cui diventa proprietario esclusivo.
La divisione dell’eredità, può avvenire per accordo degli eredi, a condizione che sussista il consenso unanime alla divisione amichevole dell’eredità stessa, oppure può essere disposta direttamente dal testatore.
In mancanza, l’unica alternativa, è rappresentata dal ricorso all’autorità giudiziaria al fine di ottenere la divisione giudiziale dell’eredità, citando in giudizio tutti gli eredi (art. 713 c.c.).
La domanda giudiziale di divisione dell’eredità è imprescrittibile, tuttavia, a pena d’improcedibilità, essa deve essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria.
La regola generale, in tema di divisione, è che ogni coerede possa chiedere l’attribuzione in natura della quota dell’eredità a lui spettante. A ciò fa eccezione, l’ipotesi della divisione di un immobile.
Quando uno o più eredi sono contrari alla vendita dell’immobile ereditato e l’immobile non è divisibile, esso va computato per intero nella quota di uno degli eredi che, dunque, lo riscatterò corrispondendo agli altri l’eventuale conguaglio.
Nel caso in cui nessuno degli eredi voglia acquisire il bene immobile si procederà alla vendita all’asta, attribuendo il ricavato ad ogni erede in ragione della propria quota.