Lo Studio Legale Ciavarella ha maturato una lunga esperienza in materia di diritto delle assicurazioni, dalla parte delle imprese assicurative e dalla parte degli assicurati, anche in ambito indennitario e risarcitorio (responsabilità civile, sinistri stradali, casi di malasanità ed errore medico). Lo Studio offre assistenza anche in ambito penale, tramite la costituzione di parte civile nell'interesse della parte offesa dal reato, e a favore dell'imputato incolpato del reato. Se hai diritto ad un risarcimento o sei vittima di una richiesta risarcitoria ingiustificata o sei coinvolto in un procedimento penale a qualsiasi titolo, contattaci. Lo Studio assiste anche i Clienti accusati di avere guidato in stato di ebbrezza, illecito che può portare anche a conseguenze penali.
La procedura ordinaria di risarcimento danni in caso di sinistro stradale prevede che l’assicurato-danneggiato coinvolto in un incidente e che ritiene di avere ragione, si rivolga, al fine del risarcimento, al danneggiante e alla sua compagnia assicurativa.
In primo luogo occorre presentare, entro tre giorni dall’accadimento, la denuncia di sinistro alla propria compagnia assicuratrice.
La richiesta di risarcimento danni, invece, andrà inviata alla compagnia assicuratrice del danneggiante entro un termine di due anni, pena la decadenza del diritto al risarcimento.
Se i danni subiti riguardano solo le cose, nella richiesta di risarcimento danni dovranno essere specificati:
La durata di tale disponibilità ai fini dell’ispezione della compagnia non deve essere inferiore a cinque giorni non festivi. Se questo termine minimo non viene rispettato la compagnia può liquidare il danno solo dietro presentazione di fatture relative alla riparazione dello stesso, senza poter più pretendere di visionare i beni danneggiati.
In presenza di danni alla persone, la richiesta deve indicare, oltre ai dati elencati sopra, i dati, completi di codice fiscale, delle persone che hanno subito lesioni (o che sono decedute).
Nello specifico, rispetto ai danneggiati, devono essere comunicati:
La pratica potrà dirsi conclusa, con decorrenza quindi dei termini di liquidazione a carico della compagnia, dal momento in cui sarà stata ricevuta la documentazione medica inerente la guarigione.
Dal momento in cui la richiesta di risarcimento danni sinistro stradale è ricevuta dall’assicuratore, egli è obbligato a formulare una offerta di risarcimento, ovvero a comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini:
La Guida in Stato di Ebbrezza è una fattispecie prevista e sanzionata dall’articolo 186 del Codice della Strada che può avere rilevanza penale nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue. Tutte le fattispecie sanzionate all’articolo 186 del Codice della Strada, e cioè in relazione ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, prevedono la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Per i neopatentati sanzionabili con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, la decurtazione sarà invece di 5 punti della patente di guida (articolo 186-bis del Codice della Strada).
Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, anche quando non ci siano feriti o soggetti infortunati.
Ancor più gravi le conseguenze giuridiche nel caso in cui il conducente alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue provochi un incidente. In tale circostanza è prevista anche la revoca della patente e la confisca del veicolo ove di proprietà del conducente.
Il comma numero 2-sexies dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede un’aggravante per il caso in cui la guida in stato di ebbrezza avvenga in ore notturne. L’aggravante è applicabile al solo reato, e dunque solo nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue.
L’articolo 186-bis del codice della strada prevedere delle sanzioni speciali per il caso in cui il guidatore sia un professionista od un neopatentato. A tali soggetti non sarà possibile guidare nemmeno con un tasso alcolemico inferiore agli 0,5 grammi per litro di sangue. Nel caso di incidente le sanzioni sono poi raddoppiate.
Il reato di guida in stato di ebbrezza (oltre 0,8 grammi per litro di sangue) commesso da neopatentati o professionisti ha infine sanzioni aumentate da un terzo alla metà rispetto a quelle ordinarie.
L’accertamento della guida in stato di ebbrezza è effettuato solitamente a mezzo dell’etilometro. Una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penale, con numero 5396 del 2 febbraio 2015, ha fissato il principio in base al quale il conducente sottoposto ad etilometro, oltre ad avere il diritto di essere assistito da un avvocato di fiducia che presenzi a tale rilievo, debba essere avvertito dalle forze di polizia in merito a tale facoltà. La pena, in difetto di tale avvertimento, è della nullità di tale rilevo (l’etilometro).
Nel caso in cui il conducente non abbia causato un incidente, è possibile sostituire la pena detentiva irrogata per questo tipo di reato in lavori socialmente utili presso gli enti convenzionati la cui lista è facilmente reperibile alla Procura della Repubblica del Tribunale competente per il reato.
Non sempre però il Codice della Strada dà la possibilità di trasformare la pena in lavori di pubblica utilità. Il guidatore che abbia causato un incidente alla guida in stato di ebbrezza non potrà estinguere il reato mediante il lavori di pubblica utilità. In questo caso, nell’ambito del procedimento penale, saranno da valutare altre strade (ad esempio la messa alla prova).