Diritto delle assicurazioni e risarcimento del danno

Siamo esperti in diritto delle assicurazioni, risarcimento dei danni, guida in stato di ebbrezza

Lo Studio Legale Ciavarella ha maturato una lunga esperienza in materia di diritto delle assicurazioni, dalla parte delle imprese assicurative e dalla parte degli assicurati anche in ambito risarcitorio (responsabilità civile, sinistri stradali, responsabilità civile in ambito sanitario etc.). Lo Studio offre assistenza anche in ambito penale, tramite la costituzione di parte civile nell'interesse della parte offesa dal reato, o a favore dell'imputato incolpato del reato. Se hai diritto ad un risarcimento o sei vittima di una richiesta risarcitoria ingiustificata, contattaci. Lo Studio assiste anche i  Clienti accusati di avere guidato in stato di ebbrezza (art 186 cds), illecito che può portare anche a conseguenze penali. Se hai un’indagine in corso o devi affrontare un processo per aver commesso il reato di guida in stato di ebbrezza o un altro tra i reati stradali, contattaci.

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Risarcimento danni da sinistro stradale

La procedura ordinaria di risarcimento danni in caso di sinistro stradale prevede che l’assicurato-danneggiato coinvolto in un incidente e che ritiene di avere ragione, si rivolga, al fine del risarcimento, al danneggiante e alla sua compagnia assicurativa.

In primo luogo occorre presentare, entro tre giorni dall’accadimento, la denuncia di sinistro alla propria compagnia assicuratrice.

La richiesta di risarcimento danni, invece, andrà inviata alla compagnia assicuratrice del danneggiante entro un termine di due anni, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

Se i danni subiti riguardano solo le cose, nella richiesta di risarcimento danni dovranno essere specificati:

  • I fatti;
  • I dati anagrafici e fiscali delle persone da risarcire (codice fiscale);
  • Il luogo ove le cose danneggiate rimangono disponibili all’ispezione (date, ore e giorni di tale disponibilità).

La durata di tale disponibilità ai fini dell’ispezione della compagnia non deve essere inferiore a cinque giorni non festivi. Se questo termine minimo non viene rispettato la compagnia può liquidare il danno solo dietro presentazione di fatture relative alla riparazione dello stesso, senza poter più pretendere di visionare i beni danneggiati.

In presenza di danni alla persone, la richiesta deve indicare, oltre ai dati elencati sopra, i dati, completi di codice fiscale, delle persone che hanno subito lesioni (o che sono decedute).

Nello specifico, rispetto ai danneggiati, devono essere comunicati:

  • L’età;
  • L’attività;
  • Il reddito;
  • L’entità delle lesioni allegando le certificazioni mediche (compresa quella dell’avvenuta guarigione);
  • L’eventuale riferimento ad assicurazioni sociali sottoscritte;
  • Lo stato di famiglia in caso di decesso.

Se le certificazioni mediche non sono subito disponibili o complete, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata.

La pratica resterà comunque aperta fino all’invio della documentazione medica di completa guarigione.

La pratica potrà dirsi conclusa, con decorrenza quindi dei termini di liquidazione a carico della compagnia, dal momento in cui sarà stata ricevuta la documentazione medica inerente la guarigione.

Dal momento in cui la richiesta di risarcimento danni sinistro stradale è ricevuta dall’assicuratore, egli è obbligato a formulare una offerta di risarcimento, ovvero a comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini:

  • 30 gg.  in caso di sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole di incidente da parte di entrambi i conducenti;
  • 60 gg.  in caso di sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole di incidente da parte del solo conducente che richiede il risarcimento;
  • 90 gg., in presenza di danni fisici del danneggiato: tale termine può essere sospeso se questi rifiuta gli accertamenti richiesti per valutare il danno o in mancanza di certificato di guarigione.
  • consulente legale al lavoro

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