Adozioni

Adozione di minorenni

Per poter richiedere l’adozione (nazionale e internazionale) di un minore occorre essere uniti in matrimonio da almeno tre anni senza che sia intervenuta separazione personale (neppure di fatto) tra le parti. La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato non può, inoltre, essere inferiore a 18 e superiore ai 45 anni. Anche questo requisito, tuttavia, consente delle deroghe nel caso in cui dalla mancata adozione derivi un danno grave al minore.

I coniugi devono, inoltre, essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare sotto il profilo morale e materiale.

Il procedimento per l’adozione di un minore si articola in una serie di tappe che hanno inizio con la domanda di adozione e culminano nella dichiarazione di adozione. Lo Studio può assistervi in tutte queste fasi.

Il primo passo è costituito dalla domanda che i coniugi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono proporre al Tribunale per i Minorenni competente per territorio anche attraverso il ministero di un difensore.

Ricevuta la domanda, il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti necessari per dichiarare l’idoneità della coppia all’adozione, affidando ai servizi sociali territoriali il compito di conoscere la coppia, valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliere informazioni personali, sociali, motivazionali ed economiche.

Al termine di tale periodo di accertamento, i servizi devono redigere una relazione conclusiva e inviarla al Tribunale di competenza.

Esaminata la relazione, il Tribunale convoca la coppia per uno o più colloqui e stabilisce l’idoneità all’adozione ovvero dispone ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi sociali. Lo studio può assistervi anche nei rapporti con i Servizi Sociali.

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Adozione di maggiorenni

Assistiamo i nostri clienti nell'adozione di persone di maggiore d’età, disciplinata dal Libro I, Titolo VII, capo I e II del Codice Civile (artt. 291 e ss.).

Trattasi di un istituto nato per consentire di avere discendenza a chi non l’avesse: l’interesse primario era dunque quello dell’adottante che, privo di figli, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era affettivamente legato.

L’adozione di maggiorenne è ora consentita anche alle persone che hanno discendenti legittimi o legittimati e che hanno un età superiore ai  trentacinque anni (v. sentenze della Corte Costituzionale n. 557 del 19/05/1988 e n. 245 del 20/07/2004).

L’adottato non può tuttavia essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.  Il procedimento di adozione di maggiorenne si svolge dinanzi al Tribunale ordinario e richiede l'assistenza di un difensore. lo Studio vi assiste anche nell'azione di revoca dell'adozione, sussistendone i presupposti di legge.

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